11 marzo 2020
Rapporto sul rispetto dei diritti umani – San Marino
(available in English)
SINTESI
La Repubblica di San Marino è una democrazia multipartitica. Due volte l’anno, il Consiglio grande e generale (il Parlamento unicamerale eletto dal popolo) sceglie al proprio interno due capitani reggenti (che svolgono congiuntamente le funzioni di capo dello Stato). I capitani reggenti presiedono le riunioni del Consiglio e del Congresso di Stato (l’esecutivo), che è composto da non più di dieci membri (segretari di Stato) scelti dal Consiglio. Gli osservatori hanno giudicato le elezioni parlamentari che si sono tenute nel dicembre del 2016 in generale libere e corrette.
La Polizia civile è sottoposta al controllo della Segreteria di Stato per gli Affari interni. La Gendarmeria (la forza di polizia nazionale) e la Guardia di rocca (le forze armate) sono sottoposte al comando dei capitani reggenti quando svolgono compiti legati all’ordine pubblico e alla sicurezza. Il ministero degli Affari esteri esercita il controllo sulle funzioni amministrative, come quelle relative al persone e all’equipaggiamento, e i tribunali esercitano il controllo sulla Gendarmeria quando svolge le funzioni di polizia giudiziaria. Il Congresso militare fa rispettare la disciplina militare. Le autorità civili esercitano un controllo effettivo sulle forze di sicurezza.
Non sono stati registrati casi rilevanti di violazioni dei diritti umani.
Il Governo è pronto a prendere misure per identificare, indagare e perseguire penalmente pubblici funzionari che dovessero rendersi responsabili di violazioni dei diritti umani.
Sezione 1. Rispetto dell’integrità della persona, inclusa la garanzia di non incorrere in:
A. ESECUZIONI ARBITRARIE E ALTRE UCCISIONI ILLEGALI O DETTATE DA MOTIVAZIONI POLITICHE
Non sono stati registrati casi di esecuzioni arbitrarie o illegali commesse dallo Stato o da suoi rappresentanti.
B. SPARIZIONI
Non sono stati registrati casi di sparizioni a opera o per conto delle autorità pubbliche.
C. TORTURE E ALTRI TRATTAMENTI O PUNIZIONI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
La legge vieta pratiche di questo genere e non sono stati registrati casi di pubblici ufficiali che vi abbiano fatto ricorso.
CONDIZIONI DELLE PRIGIONI E DELLE STRUTTURE DETENTIVE
Non si è avuta alcuna notizia di fatti rilevanti per i diritti umani rispetto alle condizioni delle prigioni e delle strutture detentive.
Condizioni fisiche: non risultano problemi significativi rispetto alle condizioni fisiche delle prigioni e delle strutture detentive.
Amministrazione: nessuna denuncia di maltrattamenti è stata presentata alle autorità.
Vigilanza indipendente: il Governo permette a osservatori indipendenti e organizzazioni internazionali di visitare le prigioni.
D. ARRESTI O DETENZIONI ARBITRARIE
La legge proibisce gli arresti e le detenzioni arbitrarie e garantisce a ogni individuo il diritto di contestare in tribunale la legalità del proprio arresto o detenzione. Il Governo in generale rispetta tali obblighi.
PROCEDURE DI ARRESTO E TRATTAMENTO DEI DETENUTI
Tranne nei casi in cui qualcuno viene sorpreso e arrestato in presunta flagranza di reato, per arrestare una persona è necessario un mandato basato su prove sufficienti ed emesso da un funzionario autorizzato. Non sono stati registrati casi di individui detenuti dalle autorità in segreto o senza l’autorizzazione di un magistrato. Le forze dell’ordine informano immediatamente i detenuti delle accuse a loro carico. Esiste un efficace sistema di libertà su cauzione. Le autorità garantiscono ai detenuti la possibilità di incontrare subito i familiari e un avvocato di fiducia. Lo Stato fornisce assistenza legale alle persone indigenti e non sono stati registrati casi in cui tale disposizione sia stata soggetta a restrizioni. La legge stabilisce che una persona arrestata venga detenuta in carcere, in una struttura di cura oppure agli arresti domiciliari. Inoltre, le autorità possono ordinare all’arrestato di rimanere nel Paese in attesa del processo. Non sono stati registrati casi di persone arrestate o trattenute dalle autorità senza poter comunicare con l’esterno.
E. NEGAZIONE DEL DIRITTO A UN PROCESSO PUBBLICO ED EQUO
La legge garantisce l’indipendenza del potere giudiziario e in generale il Governo rispetta l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura. A ottobre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la Repubblica di San Marino non aveva garantito un giusto processo a un imputato, perché gli era stata negata la possibilità di controinterrogare due testimoni, entrambi coimputati, che avevano testimoniato a suo sfavore.
PROCEDURE PROCESSUALI
La legge garantisce il diritto a un processo pubblico e imparziale, senza indebiti ritardi, e una magistratura indipendente in generale fa rispettare tale diritto. La legge garantisce la presunzione di innocenza e impone alle autorità di informare gli imputati in maniera rapida e dettagliata delle accuse contro di loro. Gli imputati hanno il diritto di presenziare alle udienze e consultarsi con un avvocato durante ogni fase dell’indagine. Lo Stato garantisce a proprie spese l’assistenza legale per le persone indigenti. I processi sono presieduti da un giudice monocratico. Gli imputati hanno diritto a disporre di un tempo adeguato per preparare la propria difesa. Il servizio di interpretazione viene assicurato gratuitamente durante l’intero processo. Gli imputati possono interrogare i testimoni d’accusa e presentare testimoni e prove a proprio discarico.
Le autorità non possono costringere gli imputati a testimoniare o a confessare la propria colpevolezza. Gli imputati hanno diritto a due gradi di appello. La legge estende tali diritti a tutte le persone.
PRIGIONIERI E DETENUTI POLITICI
Non sono stati registrati casi di prigionieri o detenuti per ragioni politiche.
PROCEDURE GIUDIZIARIE CIVILI E RISARCIMENTI
Le persone possono ottenere risarcimenti per violazioni dei diritti umani attraverso i tribunali nazionali. Sono previsti risarcimenti amministrativi e giudiziari per eventuali illeciti subiti, incluse violazioni dei diritti umani. I cittadini, una volta esaurite le possibilità di appello nei tribunali nazionali, possono rivolgersi, per casi riguardanti presunte violazioni da parte dello Stato della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
F. VIOLAZIONI ARBITRARIE DELLA PRIVACY, DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA, DEL DOMICILIO O DELLA CORRISPONDENZA
La legge proibisce questo tipo di azioni e non sono stati registrati casi in cui il Governo non abbia rispettato tali divieti.
Sezione 2. Rispetto delle libertà civili, fra cui:
A. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, INCLUSA LA LIBERTÀ DI STAMPA
La legge garantisce la libertà di espressione, inclusa la libertà di stampa, e in generale il Governo rispetta tale diritto. Una stampa indipendente, una magistratura efficiente e un sistema politico democratico funzionante concorrono insieme a promuovere la libertà di espressione, inclusa la libertà di stampa.
Libertà di espressione: Le leggi dello Stato proibiscono la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di idee basate sul concetto di superiorità razziale o sull’odio razziale o etnico, o di commettere, o incitare altri a commettere, atti discriminatori basati su razza, etnia, nazionalità, religione o orientamento sessuale. Non sono stati registrati casi di procedimenti penali avviati sulla base di queste leggi.
Stampa e mezzi di informazione, inclusi quelle telematici: la legge che regola i mezzi di informazione e il lavoro dei professionisti del settore ha istituito l’Autorità garante per l’informazione, che ha la facoltà di imporre sanzioni (incluse ammende) a quei giornalisti e mezzi di informazione che violano il codice deontologico degli operatori dell’informazione. Le pubblicazioni telematiche, come i blog o i messaggi sui social media gestiti o scritti da singoli individui, associazioni o partiti, non vengono considerate parte della stampa e pertanto non sono interessante da questa legge.
A differenza dell’anno precedente, i giornalisti sono rappresentati all’interno dell’Autorità garante per l’informazione, che ha il compito di far rispettare il codice deontologico tra i professionisti dell’informazione.
LIBERTÀ DI ACCESSO A INTERNET
Il Governo non ha ristretto o interrotto l’accesso alla Rete né ha censurato contenuti online; non sono stati registrati casi di controllo delle comunicazioni private per via telematica da parte dello Stato senza apposita autorizzazione legale.
LIBERTÀ DI RICERCA E DI EVENTI CULTURALI
Non sono stati registrati casi di limitazioni della libertà di ricerca o di eventi culturali da parte dello Stato.
B. LIBERTÀ DI RIUNIONE PACIFICA E DI ASSOCIAZIONE
La legge garantisce la libertà di riunione pacifica e di associazione e in generale il Governo rispetta tali diritti.
C. LIBERTÀ DI CULTO
Si veda l’International Religious Freedom Report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
D. LIBERTÀ DI MOVIMENTO:
La legge garantisce la libertà di spostarsi all’interno del Paese, di viaggiare all’estero, di emigrare e di tornare in patria, e in generale il Governo rispetta questi diritti.
Anche se la Repubblica di San Marino non è un Paese firmatario della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, Il Governo collabora con l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni umanitarie per fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli apolidi e ad altre categorie assimilabili.
E. SFOLLATI INTERNI
Non applicabile.
PROTEZIONE DEI RIFUGIATI
Accesso al diritto d’asilo: il Governo può concedere lo status di rifugiato o l’asilo politico attraverso un decreto.
G. APOLIDI
Non applicabile.
Sezione 3. Libertà di partecipare al processo politico
La legge garantisce ai cittadini la possibilità di cambiare Governo, e i cittadini esercitano tale diritto attraverso elezioni libere e corrette, a suffragio universale.
ELEZIONI E PARTECIPAZIONE POLITICA
Elezioni recenti: gli osservatori hanno giudicato in generale le elezioni parlamentari nazionali dell’8 dicembre libere e corrette.
Partecipazione delle donne e delle minoranze: nessuna legge limita la partecipazione delle donne e dei membri delle minoranze al processo politico, e le suddette categorie vi prendono effettivamente parte.
Fino all’aprile del 2020, uno dei due Capitani reggenti è una donna. L’esecutivo del Governo uscente include una donna.
Sezione 4. Corruzione e mancanza di trasparenza nell’amministrazione pubblica
La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei pubblici ufficiali e il Governo in generale ha applicato con efficacia queste leggi. Ad agosto il Consiglio grande e generale ha approvato una legge che rende reato penale la corruzione nel settore privato. Non sono stati registrati casi di corruzione nel corso dell’anno.
Trasparenza finanziaria: per i funzionari pubblici, non esiste alcun obbligo specifico di divulgare la propria situazione finanziaria. La legge impone ai candidati in corsa per una carica elettiva di divulgare il reddito dell’anno precedente e il patrimonio detenuto o gli investimenti effettuati in società private.
Sezione 5. Atteggiamento del Governo riguardo a inchieste internazionali e di organizzazioni non governative su presunte violazioni dei diritti umani
Diverse organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani in generale svolgono la loro attività senza alcuna restrizione da parte del Governo, indagando e pubblicando le loro scoperte su casi di violazioni dei diritti umani. I funzionari pubblici hanno spesso mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti di questi gruppi e prestano attenzione ai loro pareri.
Sezione 6. Discriminazioni e abusi da parte della società e traffico di persone
DONNE
Stupri e violenze domestiche: lo stupro, incluso lo stupro coniugale, è un reato penale e il Governo persegue con efficacia le persone responsabili di tali reati. La pena prevista per lo stupro va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 ai 10 anni in presenza di circostanze aggravanti). Nei primi 10 mesi dell’anno non è stato registrato nessun caso di stupro o violenze domestiche.
La legge proibisce le violenze domestiche e il Governo fa rispettare con efficacia tali disposizioni. Le violenze domestiche costituiscono un reato penale: la pena prevista va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 agli 8 anni in presenza di circostanze aggravanti).
Molestie sessuali: il Governo fa rispettare con efficacia la legge che vieta le molestie sessuali.
Controllo coercitivo della crescita demografica: non sono stati registrati casi di aborti forzati o sterilizzazioni obbligatorie.
Discriminazioni: la legge stabilisce per uomini e donne gli stessi diritti. La legge sulle violenze e gli abusi domestici proibisce anche qualsiasi discriminazione fondata sul genere.
MINORI
Iscrizione all’anagrafe: la cittadinanza si ottiene attraverso lo jus sanguinis (perché si è figli, anche adottivi, di un cittadino o di una cittadina sammarinese) o attraverso lo jus soli (perché si è nati sul territorio del Paese) nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Le nascite devono essere registrate entro 10 giorni.
Matrimoni precoci e matrimoni forzati: l’età minima prescritta dalla legge per potersi sposare è di 18 anni. In casi particolari, tuttavia, un giudice può autorizzare il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.
Sfruttamento sessuale ai danni di minori: la legge proibisce la pornografia minorile, comprese esibizioni, opere e materiali a sfondo sessuale in cui compaiano minorenni, e punisce chiunque commerci o diffonda in qualunque modo materiale pedopornografico. La legge punisce chi fornisce informazioni finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di persone con meno di 18 anni, l’età minima per il consenso sessuale. La pena prevista per questo tipo di reato va dai 2 ai 6 anni di reclusione; la pena sale dai 4 ai 10 anni se il reato implica un rapporto sessuale o se è stato commesso a danno di un minore con meno di 14 anni di età, o meno di 18 anni di età se affetto da disabilità fisiche o mentali.
Sottrazione internazionale di minori: il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si veda l’Annual Report on International Parental Child Abduction del dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo: https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.
ANTISEMITISMO
La popolazione ebraica è esigua. Non sono stati registrati episodi di antisemitismo.
TRAFFICO DI PERSONE
Non si è avuta nessuna notizia confermata che indichi che il Paese sia un luogo di origine, di destinazione o di transito per vittime del traffico di persone.
PERSONE CON DISABILITÀ
La legge vieta le discriminazioni contro persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali e mentali. Il Governo in generale ha fatto rispettare questi divieti efficacemente, ma non tutti gli edifici pubblici sono accessibili alle persone con disabilità fisiche. Un’organizzazione non governativa locale ha dichiarato che alcune disposizioni di legge sui diritti dei disabili devono essere ancora pienamente implementate, ad esempio quelle relative alla loro inclusione nelle attività lavorative e sportive. Non sono stati registrati casi di discriminazioni ai danni di
ATTI DI VIOLENZA, DISCRIMINAZIONI E ALTRI ABUSI BASATI SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITÀ DI GENERE
La legge vieta discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale, sulla condizione personale, economica, sociale, politica o religiosa di un individuo. Il divieto specifico di operare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale è stato aggiunto attraverso un emendamento alle leggi fondamentali del Paese, nel mese di giugno. Questo emendamento fa seguito alla legalizzazione delle unioni civili, anche per coppie dello stesso sesso, approvata dal Consiglio grande e generale nel dicembre del 2018.
La legge stabilisce che quando una persona commette un reato motivato da ostilità verso l’orientamento sessuale della vittima, i tribunali devono considerare tale motivazione come una circostanza aggravante al momento di comminare la pena. La legge vieta alle persone di commettere o incitare altri a commettere atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale.
Sezione 7. Diritti dei lavoratori
A. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La legge sancisce il diritto dei lavoratori di costituire organizzazioni sindacali indipendenti e di aderirvi, di condurre contrattazioni collettive e di scioperare nei termini previsti dalla legge. La legge vieta ogni discriminazione antisindacale. Alcune limitazioni definite dalla legge si applicano agli scioperi che riguardano “servizi pubblici essenziali”, come sanità, scuola e trasporti. Il Governo applica queste norme, senza ritardi. Le leggi sono soggette ad appello e le sanzioni sono un deterrente sufficiente a scoraggiare le violazioni. Le sanzioni includono ammende e, in caso di recidiva, l’interdizione dall’attività professionale.
Lo Stato e i datori di lavoro in generale rispettano la libertà di associazione e il diritto di condurre contrattazioni collettive. Le organizzazioni dei lavoratori sono indipendenti dal Governo e dai partiti politici. Nel corso dei primi 11 mesi dell’anno non sono stati registrati casi di interferenze governative nelle attività sindacali, tentativi di sciogliere organizzazioni sindacali o uso eccessivo della forza per mettere termine a scioperi o proteste.
B. DIVIETO DI LAVORO FORZATO O COATTO
La legge proibisce qualsiasi forma di lavoro forzato o coatto e il Governo fa rispettare efficacemente questa norma. Le risorse, le misure di riparazione giudiziaria e le indagini messe in campo appaiono adeguate ed efficaci, anche se non sono disponibili dati sulle pene previste per le violazioni.
Secondo l’Ispettorato del lavoro, non sono stati registrati casi di lavoro coatto.
C. DIVIETO DI LAVORO MINORILE ED ETÀ LAVORATIVA MINIMA
La legge proibisce le forme più gravi di lavoro minorile. L’età lavorativa minima è di 16 anni e la legge esclude i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni dalle attività lavorative più gravose. I minorenni non possono fare straordinari e non possono lavorare per più di otto ore al giorno. Il Governo fa rispettare con efficacia le leggi contro il lavoro minorile e predispone risorse e controlli adeguati per le misure in tal senso. Nel corso dei primi 11 mesi dell’anno l’Ispettorato del lavoro non ha registrato nessun caso di lavoro minorile.
Il Governo ha fatto rispettare con efficacia le leggi e le misure per proteggere i minori dallo sfruttamento sul luogo di lavoro. Le sanzioni sono un deterrente sufficiente a scoraggiare le violazioni.
D. DISCRIMINAZIONI NELL’IMPIEGO E NELLA PROFESSIONE
La legge proibisce le discriminazioni nell’impiego e nella professione basate su razza, colore della pelle, sesso, religione, idee politiche, origine nazionale o cittadinanza, origine sociale, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, età, lingua, condizione di sieropositività o altre malattie trasmissibili. Il Governo fa rispettare efficacemente queste leggi e regolamenti e le sanzioni sono sufficienti a scoraggiare le violazioni. Nel corso dei primi 11 mesi dell’anno non sono stati registrati ufficialmente casi di discriminazioni nell’impiego o nella professione.
E. CONDIZIONI DI LAVORO ACCETTABILI
Non esiste un salario minimo nazionale. Esistono salari minimi diversi per i vari settori industriali. Ad aprile il Consiglio grande e generale ha approvato una legge che introduceva criteri specifici per l’assegnazione dei fondi sociali, prendendo in considerazione le condizioni dei richiedenti, incluso il reddito, la ricchezza e lo stato di salute. in media, ogni anno meno del 2 per cento della popolazione adulta presenta domanda per ottenere tale sussidio. Le persone a basso reddito, inoltre, possono presentare domanda per avere sussidi sociali.
Gli straordinari eccessivi o forzati sono vietati dalla legge. Il Governo fissa criteri di sicurezza e salute appropriati per i principali settori. Le sanzioni previste dalla legge per chi non ottempera alle normative in materia di salute e sicurezza vanno dalla multa all’arresto, e in genere sono sufficienti a scoraggiare le violazioni.
In generale, l’Ufficio del lavoro, un organismo pubblico, fa rispettare efficacemente le leggi sul lavoro, ma ci sono casi, in particolare nel settore dell’edilizia, in cui alcuni datori di lavoro non sempre rispettano le norme in materia di sicurezza, come ad esempio i limiti all’orario di lavoro e l’uso di dispositivi per la sicurezza personale. Le autorità non fanno rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel settore dell’economia sommersa. Le sanzioni sono un deterrente sufficiente a scoraggiare le violazioni. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno non sono stati registrati casi di infortuni gravi di lavoratori. L’Ispettorato del lavoro ha il compito di ricevere le denunce di violazioni delle norme relative alla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e condurre indagini. La Segreteria di Stato per l’Ambiente e il Servizio di protezione civile hanno il compito di vigilare sull’attuazione delle leggi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di indagare sugli incidenti più gravi.