Rapporto 2019 sul rispetto dei diritti umani – San Marino

20 marzo 2023
Rapporto sul rispetto dei diritti umani – San Marino
(available in English)

SINTESI

La Repubblica di San Marino è una democrazia multipartitica. Due volte l’anno, il Consiglio grande e generale (il Parlamento unicamerale eletto dal popolo) sceglie al proprio interno due capitani reggenti (che svolgono congiuntamente le funzioni di capo dello Stato). I capitani reggenti presiedono le riunioni del Consiglio e del Congresso di Stato (l’esecutivo), che è composto da non più di dieci membri (segretari di Stato) scelti dal Consiglio. Le elezioni parlamentari si sono tenute nel 2019 e gli osservatori le hanno giudicate in generale libere e corrette.

La Polizia civile è sottoposta al controllo della Segreteria di Stato per gli Affari interni. La Gendarmeria (la forza di polizia nazionale) e la Guardia di rocca (le forze armate) sono sottoposte al comando dei capitani reggenti quando svolgono compiti legati all’ordine pubblico e alla sicurezza. La Segreteria di Stato per gli Affari esteri esercita il controllo sulle funzioni amministrative, come quelle relative al personale e all’equipaggiamento, e i tribunali esercitano il controllo sulla Gendarmeria quando svolge le funzioni di polizia giudiziaria. Le autorità civili esercitano un controllo effettivo sulle forze di sicurezza.

Non sono stati registrati casi rilevanti di violazioni dei diritti umani.

Il Governo dispone di procedure per identificare, indagare e perseguire penalmente pubblici funzionari che dovessero rendersi responsabili di violazioni dei diritti umani o atti di corruzione.

Sezione 1. Rispetto dell’integrità della persona:

A. ESECUZIONI ARBITRARIE E ALTRE UCCISIONI ILLEGALI O DETTATE DA MOTIVAZIONI POLITICHE
Non sono stati registrati casi di esecuzioni arbitrarie o illegali commesse dallo Stato o da suoi rappresentanti.

B. SPARIZIONI
Non sono stati registrati casi di sparizioni a opera o per conto delle autorità pubbliche.

C. TORTURE E ALTRI TRATTAMENTI O PUNIZIONI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI E ALTRI ABUSI CORRELATI
La legge vieta pratiche di questo genere e non sono stati registrati casi di pubblici ufficiali che vi abbiano fatto ricorso.

Condizioni delle prigioni e delle strutture detentive
Non si è avuta alcuna notizia di fatti rilevanti per i diritti umani rispetto alle condizioni delle prigioni e delle strutture detentive.
Amministrazione: nessuna denuncia di maltrattamenti è stata presentata alle autorità.

Vigilanza indipendente: il Governo permette a osservatori indipendenti e organizzazioni internazionali, incluso il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, di visitare le carceri.

D. ARRESTI O DETENZIONI ARBITRARIE
La legge proibisce gli arresti e le detenzioni arbitrarie e garantisce a ogni individuo il diritto di contestare in tribunale la legalità del proprio arresto o detenzione. Il Governo in generale rispetta tali obblighi.

Procedure di arresto e trattamento dei detenuti
Tranne nei casi in cui qualcuno viene sorpreso e arrestato in presunta flagranza di reato, per arrestare una persona è necessario un mandato basato su prove sufficienti ed emesso da un funzionario autorizzato. Non sono stati registrati casi di individui detenuti dalle autorità in segreto o senza l’autorizzazione di un magistrato. Le forze dell’ordine informano immediatamente i detenuti delle accuse a loro carico. Esiste un efficace sistema di libertà su cauzione. Le autorità garantiscono ai detenuti la possibilità di incontrare subito i familiari e un avvocato di fiducia. Lo Stato fornisce assistenza legale alle persone indigenti e non sono stati registrati casi in cui tale disposizione sia stata soggetta a restrizioni. La legge stabilisce che una persona arrestata venga detenuta in carcere, in una struttura di cura oppure agli arresti domiciliari. Le autorità possono anche ordinare all’arrestato di rimanere nel Paese in attesa del processo. Non sono stati registrati casi di persone arrestate o trattenute dalle autorità senza poter comunicare con l’esterno.

E. NEGAZIONE DEL DIRITTO A UN PROCESSO PUBBLICO ED EQUO
La legge garantisce l’indipendenza del potere giudiziario e in generale il Governo rispetta l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura.

Procedure processuali
La legge garantisce il diritto a un processo pubblico e imparziale, senza indebiti ritardi, e una magistratura indipendente in generale fa rispettare tale diritto. Una legge approvata a marzo ha introdotto il patteggiamento e il riesame delle misure cautelari e ha esteso da due a tre i gradi di giudizio a cui hanno diritto di ricorrere gli imputati (in determinate circostanze).

Prigionieri e detenuti politici
Non sono stati registrati casi di prigionieri o detenuti per ragioni politiche.

Procedure giudiziarie civili e risarcimenti
Le persone possono ottenere risarcimenti per violazioni dei diritti umani attraverso i tribunali nazionali. Una legge approvata a marzo dispone il riesame obbligatorio delle misure cautelari. Sono previsti risarcimenti amministrativi e giudiziari per eventuali illeciti subiti, incluse violazioni dei diritti umani. I cittadini, una volta esaurite le possibilità di appello nei tribunali nazionali, possono rivolgersi, per casi riguardanti presunte violazioni da parte dello Stato della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

F. VIOLAZIONI ARBITRARIE DELLA PRIVACY, DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA, DEL DOMICILIO O DELLA CORRISPONDENZA
La legge proibisce questo tipo di azioni e non sono stati registrati casi in cui il Governo non abbia rispettato tali divieti.

Sezione 2. Rispetto delle libertà civili

A. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, ANCHE PER CHI FA PARTE DELLA STAMPA E DI ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE
La legge garantisce la libertà di espressione, anche per chi fa parte della stampa e di altri mezzi di informazione, e in generale il Governo rispetta tale diritto. Una stampa indipendente, una magistratura efficiente e un sistema politico democratico funzionante concorrono insieme a promuovere la libertà di espressione, anche per chi fa parte dei mezzi di informazione.

Libertà di espressione: le leggi dello Stato proibiscono la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di idee basate sul concetto di superiorità razziale o sull’odio razziale o etnico, o di commettere, o incitare altri a commettere, atti discriminatori basati su razza, etnia, nazionalità, religione o orientamento sessuale. Non sono stati registrati casi di procedimenti penali avviati sulla base di queste leggi.

Libertà di accesso a internet
Il Governo non ha ristretto o interrotto l’accesso alla Rete, né ha censurato contenuti online; non sono stati registrati casi di controllo delle comunicazioni private per via telematica da parte dello Stato senza apposita autorizzazione legale.

B. LIBERTÀ DI RIUNIONE PACIFICA E DI ASSOCIAZIONE
La legge garantisce la libertà di riunione pacifica e di associazione e in generale il Governo rispetta tali diritti.

C. LIBERTÀ DI CULTO
Si veda l’International Religious Freedom Report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

D. LIBERTÀ DI MOVIMENTO E DIRITTO A LASCIARE IL PAESE
La legge garantisce la libertà di spostarsi all’interno del Paese, di viaggiare all’estero, di emigrare e di tornare in patria, e in generale il Governo rispetta tali diritti.

F. PROTEZIONE DEI RIFUGIATI
Il Governo collabora con l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni umanitarie per fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli apolidi e alle altre categorie assimilabili.

Accesso al diritto d’asilo: il Governo può concedere lo status di rifugiato o l’asilo politico attraverso un decreto.

Sezione 3. Libertà di partecipare al processo politico

La legge garantisce ai cittadini la possibilità di cambiare Governo e i cittadini esercitano tale diritto attraverso elezioni libere e corrette, a suffragio universale. Gli stranieri che risiedono nel Paese da almeno 10 anni possono votare alle elezioni locali.

Elezioni e partecipazione politica
Elezioni recenti: gli osservatori hanno giudicato le elezioni parlamentari del 2019 in generale libere e corrette.

Partecipazione delle donne e dei membri di gruppi minoritari: nessuna legge limita la partecipazione delle donne e dei membri di gruppi minoritari, comprese le persone con disabilità e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali (LGBTQI+) al processo politico, e le suddette categorie vi prendono effettivamente parte. Il 10 per cento delle posizioni ministeriali è ricoperto da donne.

Sezione 4. Corruzione e mancanza di trasparenza nell’amministrazione pubblica

La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei pubblici ufficiali e il Governo in generale applica con efficacia queste leggi. Non sono stati registrati casi di corruzione nel corso dell’anno.

Sezione 5. Atteggiamento del Governo nei confronti di inchieste internazionali e di organizzazioni non governative su presunte violazioni dei diritti umani

Diverse organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani in generale svolgono la loro attività senza alcuna restrizione da parte del Governo, indagando e pubblicando le loro scoperte su casi di violazioni dei diritti umani. I funzionari pubblici hanno spesso mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti di questi gruppi e prestano attenzione ai loro pareri.

Sezione 6. Discriminazioni e abusi da parte della società

Donne
Stupri e violenze domestiche: lo stupro di una persona, indipendentemente dal genere, incluso lo stupro coniugale, è un reato penale e il Governo persegue con efficacia i responsabili. La pena prevista per lo stupro va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 ai 10 anni in presenza di circostanze aggravanti). Non sono disponibili dati sui casi di stupro o violenze domestiche.

La legge proibisce le violenze domestiche e il Governo fa rispettare con efficacia tali disposizioni. Le violenze domestiche costituiscono un reato penale: la pena prevista va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 agli 8 anni in presenza di circostanze aggravanti).

Molestie sessuali: il Governo fa rispettare con efficacia la legge che designa le molestie sessuali come reato. A ottobre è cominciato il processo a un ex capitano reggente per delle molestie sessuali che sarebbero state commesse a marzo, quando era ancora in carica; alla fine dell’anno il procedimento era ancora in corso.

Diritti riproduttivi: non sono stati registrati casi di aborti forzati o sterilizzazioni obbligatorie da parte delle autorità.

Lo Stato garantisce accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva per le vittime di violenza sessuale. Nel quadro della gestione clinica degli episodi di stupro sono messi a disposizione servizi di contraccezione d’emergenza. L’aborto è consentito in virtù di una legge approvata a settembre, a seguito di un referendum tenutosi nel settembre del 2021.

Discriminazioni: la legge stabilisce per uomini e donne gli stessi diritti e la stessa condizione giuridica. La legge sulle violenze e gli abusi domestici proibisce anche qualsiasi discriminazione fondata sul genere.

Violenze e discriminazioni etniche o razziali sistemiche
La legge proibisce qualsiasi tipo di discriminazione, incluse le violenze e le discriminazioni fondate sull’appartenenza etnica o razziale. La discriminazione etnica e razziale costituisce una circostanza aggravante in caso di reati e la legge abitualmente viene applicata. Non esistono misure legislative che tutelino specificamente i membri delle minoranze etniche o razziali.

Minori
Iscrizione all’anagrafe: la cittadinanza si ottiene da uno qualunque dei due genitori, anche se adottivi, o perché si è nati sul territorio del Paese nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Le nascite devono essere registrate entro 10 giorni.

Abusi ai danni dei minori: gli abusi ai danni dei minori sono proibiti dalla legge. Il fatto che un abuso sia commesso nei confronti di un minore costituisce una circostanza aggravante.

Matrimoni infantili, matrimoni precoci e matrimoni forzati: l’età minima prescritta dalla legge per potersi sposare è di 18 anni. In casi particolari, tuttavia, un giudice può autorizzare il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.

Sfruttamento sessuale ai danni di minori: la legge proibisce la pornografia minorile, comprese esibizioni, opere e materiali a sfondo sessuale in cui compaiano minorenni, e punisce chiunque commerci o diffonda in qualunque modo materiale pedopornografico. Le autorità fanno rispettare la legge. La legge punisce chi fornisce informazioni finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di persone con meno di 18 anni, l’età minima per il consenso sessuale. La pena prevista per questo tipo di reato va dai 2 ai 6 anni di reclusione; la pena sale dai 4 ai 10 anni se il reato implica un rapporto sessuale o se è stato commesso ai danni di un minore con meno di 14 anni di età, o meno di 18 anni di età se affetto da disabilità fisiche o mentali.

Antisemitismo
C’è un’esigua popolazione ebraica nel paese. Non sono stati registrati episodi di antisemitismo.

Tratta di esseri umani
Non si è avuta nessuna notizia confermata che indichi che il Paese sia un luogo di origine, di destinazione o di transito per vittime della tratta di esseri umani.

Atti di violenza, discriminazioni legali e altri abusi basati sull’orientamento sessuale, l’identità o espressione di genere o le caratteristiche sessuali
Discriminazioni legali: la legge non considera reato la condotta sessuale consensuale fra adulti dello stesso sesso, né il cosiddetto “travestitismo”. Non sono stati registrati casi di un’applicazione sproporzionata di misure di legge apparentemente neutre a persone LGBTQI+ per giustificare un arresto arbitrario.

Violenze contro persone LGBTQI+: non si è avuta nessuna notizia di episodi di violenze contro persone LGBTQI+ nel corso dell’anno.

Discriminazioni: La legge vieta discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale, oltre che sulla condizione personale, economica, sociale, politica o religiosa di un individuo.

La legge stabilisce che quando una persona commette un reato motivato da ostilità verso l’orientamento sessuale della vittima, i tribunali devono considerare tale motivazione come una circostanza aggravante al momento di comminare la pena. La legge vieta alle persone di commettere o incitare altri a commettere atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale.

Disponibilità di procedure per il riconoscimento giuridico del genere: il riconoscimento giuridico del genere non è formalmente previsto dalla legge, ma le autorità, in alcuni casi, hanno registrato il cambiamento del genere a seguito di determinate sentenze.

Pratiche mediche o psicologiche non volontarie o coercitive dirette specificamente nei confronti di persone LGBTQI+: non è stato registrato nessun caso di cosiddette terapie di conversione o interventi chirurgici non necessari su persone intersessuali nel corso dell’anno.

Restrizioni della libertà di espressione, di associazione o di riunione pacifica: non è stato registrato nessun caso di restrizione della libertà di espressione, di associazione o di riunione di persone LGBTQI+ o che parlano pubblicamente di tematiche LGBTQI+ nel corso dell’anno.

Persone con disabilità
La legge vieta le discriminazioni contro persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali e mentali. Il Governo in generale fa rispettare questi divieti con efficacia, ma non tutti gli edifici pubblici sono accessibili alle persone con disabilità fisiche. Un’associazione ha chiesto allo Stato di prendere misure per garantire concretamente il diritto delle persone con disabilità a condurre una vita autonoma.

\Uno studio indipendente pubblicato a marzo e condotto nel corso della prima fase della pandemia per valutare l’accesso alle cure sanitarie per le persone con disabilità, ha individuato una serie di misure da intraprendere per rendere l’accesso alle cure sanitarie paritario e inclusivo. Non sono stati registrati casi di discriminazioni ai danni di persone con disabilità.

Sezione 7. Diritti dei lavoratori

A. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La legge sancisce il diritto dei lavoratori di costituire organizzazioni sindacali indipendenti e di aderirvi, di condurre contrattazioni collettive e di scioperare nei termini previsti dalla legge. La legge vieta le discriminazioni antisindacali e impone il reintegro dei lavoratori licenziati per attività sindacali. Alcune limitazioni definite dalla legge si applicano agli scioperi che riguardano “servizi pubblici essenziali”, come sanità, scuola e trasporti. Il Governo fa rispettare efficacemente le normative del caso, senza eccessivi ritardi. Le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per violazioni analoghe e includono ammende e, in caso di recidiva, l’interdizione dall’attività professionale. I trasgressori abitualmente vengono sanzionati.

Lo Stato e i datori di lavoro in generale rispettano la libertà di associazione e il diritto di condurre contrattazioni collettive. Le organizzazioni dei lavoratori sono indipendenti dal Governo e dai partiti politici. Nel corso dell’anno non sono stati registrati casi di interferenze governative nelle attività sindacali, tentativi di sciogliere organizzazioni sindacali o uso eccessivo della forza per mettere termine a scioperi o proteste, né si è avuta notizia di casi di discriminazioni antisindacali.

B. DIVIETO DI LAVORO FORZATO O COATTO
La legge proibisce qualsiasi forma di lavoro forzato o coatto e il Governo fa rispettare efficacemente questa norma. Le risorse, le misure di riparazione giudiziaria e le indagini messe in campo appaiono adeguate ed efficaci, anche se non sono disponibili dati sulle pene previste per le violazioni.
Secondo l’Ispettorato del lavoro, non sono stati registrati casi di lavoro coatto.

C. DIVIETO DI LAVORO MINORILE ED ETÀ LAVORATIVA MINIMA
La legge proibisce le forme più gravi di lavoro minorile. L’età lavorativa minima è di 16 anni e la legge esclude i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni dalle attività lavorative più rischiose. I minorenni non possono lavorare per più di 8 ore al giorno e non possono fare straordinari. Il Governo fa rispettare con efficacia le leggi contro il lavoro minorile e predispone risorse e controlli adeguati in tal senso. Le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per reati analoghi e le ispezioni sono sufficienti a garantire l’osservanza della legge. Nel corso dell’anno l’Ispettorato del lavoro non ha ricevuto nessuna notizia di casi di lavoro minorile.

D. DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI IMPIEGO E NELLE PROFESSIONI
La legge proibisce, in materia di impiego e nelle professioni, le discriminazioni basate su razza, colore della pelle, sesso, religione, idee politiche, origine nazionale o cittadinanza, origine sociale, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, età, lingua, condizione di sieropositività o altre malattie trasmissibili. La legge stabilisce esplicitamente che un lavoro dello stesso valore dev’essere retribuito nella stessa misura. La legge non vieta specificamente discriminazioni sulla base del sesso nell’accesso al credito.

Il Governo fa rispettare efficacemente queste leggi e regolamenti e le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per violazioni analoghe. Nel corso dell’anno non sono stati registrati ufficialmente casi di discriminazioni nell’impiego o nella professione.

E. CONDIZIONI DI LAVORO ACCETTABILI
Normative sulla retribuzione e l’orario di lavoro: non esiste un salario minimo nazionale. Esistono salari minimi diversi, più alti della soglia di povertà, per i vari settori industriali. La legge stabilisce che la settimana lavorativa standard è di 37,5 ore e proibisce di fare eccessivo ricorso agli straordinari e di obbligare il lavoratore a effettuare straordinari. La legge prevede il diritto a ferie retribuite e una retribuzione maggiore per gli straordinari.

Salute e sicurezza del lavoro: il Governo fissa criteri di salute e sicurezza del lavoro appropriati per i principali settori.

Applicazione delle normative sulla retribuzione, l’orario di lavoro e la salute e sicurezza del lavoro: l’Ufficio del lavoro generalmente fa rispettare efficacemente le normative sul lavoro. L’Ispettorato del lavoro ha il compito di accogliere le denunce di violazioni delle norme relative alla salute e la sicurezza del lavoro e condurre indagini. Gli ispettori (che sono in numero adeguato) hanno la responsabilità di individuare situazioni pericolose per i lavoratori e hanno il potere di effettuare ispezioni senza preavviso e comminare multe. La Segreteria di Stato per l’Ambiente e il Servizio di protezione civile hanno il compito di vigilare sull’attuazione delle leggi in materia di sicurezza e salute del lavoro e di indagare sugli incidenti più gravi. In generale le leggi vengono rispettate, ma alcuni datori di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia, non sempre rispettano le norme in materia di sicurezza, come ad esempio i limiti all’orario di lavoro e l’uso di dispositivi per la sicurezza individuale. Le autorità non sempre fanno rispettare le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro nel settore dell’economia sommersa. Nel corso dell’anno non sono stati registrati casi di decessi o infortuni gravi di lavoratori.
Le sanzioni previste dalla legge per chi non ottempera alle normative in materia di salute e sicurezza vanno dalla multa all’arresto, e in generale sono proporzionate a quelle previste per reati analoghi. I trasgressori abitualmente vengono sanzionati. Secondo un sindacato, le sanzioni applicate dalle autorità non sempre sono state adeguate.